Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero.
Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’”adozione particolare”. Il verdetto è “a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione”.
La decisione è stata presa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12193, pubblica oggi in cui viene spiegato che “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”. La sentenza ha rigettato “la domanda di riconoscimento dell’efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione”.